1. All'articolo 5 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) entrate derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) rendite derivanti da patrimoni;
i) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, comma 1»;
b) al comma 4, le parole: «identico o» sono soppresse.