Art. 6.

      1. All'articolo 5 della legge sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro

 

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funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

          a) contributi degli aderenti;

          b) contributi di privati;

          c) contributi dello Stato, dell'Unione europea, delle regioni, degli enti locali, dei fondi speciali di cui all'articolo 15, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e alla copertura delle spese di gestione;

          d) contributi di organismi internazionali;

          e) donazioni e lasciti testamentari;

          f) entrate derivanti da convenzioni;

          g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

          h) rendite derivanti da patrimoni;

          i) ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1, comma 1»;

          b) al comma 4, le parole: «identico o» sono soppresse.